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Alimenti: Etichette Informazioni Obbligatorie

21/05/2012 – Sono passati quasi quattro anni di dibattiti e discussioni, è ora di mettere in pratica il nuovo regolamento della Commissione europea varato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Ue il 22 Novembre 2011. Il nuovo regolamento (N° 1169) sulle etichette alimentari che sostituisce la vecchia direttiva in materia, la 79/112/Cee, varata ben oltre 32 anni fa. È entrato in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione, ma i vari stati membri avranno diversi mesi per adeguarsi alle nuove norme (sono previsti tempi diversi e scaglionati per le varie novità).

Ogni Paese, Stessa Norma

Per capirci, si tratta di una norma univoca, tradotta nelle 23 lingue ufficiali dell’Unione e da applicare contestualmente in tutti gli Stati Membri, che semplifica e armonizza le varie norme nazionali sulle etichette su tre fronti: etichettatura e presentazione degli alimenti, indicazione corretta dei principi nutritivi e del relativo apporto calorico e informazioni sulla presenza di ingredienti che possono provocare allergie. In sintesi, lo scopo principale è salvaguardare la salute e gli interessi dei consumatori, favorendo allo stesso tempo la libera circolazione delle merci nel mercato unico.

Stati Membri Ue, Poca Autonomia

Bisogna sottolineare, comunque, che la Commissione Ue non esclude la possibilità che i vari Stati integrino la nuova legislazione con provvedimenti nazionali relativi a singoli produttori e loro categorie nelle parti non soggette a regole comuni, per cui è possibile che in futuro ci si possa trovare ancora di fronte a differenze fra Paese e l’altro. In ogni caso, a rispondere della completezza e veridicità delle etichette è l’operatore che appone il proprio nome, ragione sociale o marchio sulle stesse, anche se l’alimento è realizzato e/o confezionato da terzi per lui. Per quanto riguarda le etichette di cibi che provengono da un Paese al di fuori dell’Unione europea il responsabile è, invece, l’importatore.

Specifica Degli Allergeni

Il nuovo regolamento sancisce anche l’obbligo di specificare nell’etichetta gli allergeni presenti nel prodotto, ossia quegli ingredienti o coadiuvanti tecnologici (per esempio, solventi o chiarificanti) che sono potenzialmente in grado di scatenare allergie o intolleranze alimentari nelle persone sensibili. Questi devono essere indicati con un carattere diverso da quello usato per gli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo (gli allergeni sono elencati in un allegato della legge). Tale elenco è sottoposto a una revisione sistematica da parte della Commissione europea. Quando l’alimento non è soggetto all’obbligo di riportare in etichetta l’elenco degli ingredienti, la presenza di sostanze o prodotti che possono provvocare allergie o intolleranze deve comunque essere sottolineata usando la dicitura “contiene” seguita dal nome della sostanza o del prodotto stesso.

Denominazione Di Vendita

Per quanto riguarda la denominazione di vendita del prodotto (il nome con la quale viene posto sul mercato, per esempio “gamberetti freschi“), una delle informazioni presenti in etichetta, vanno sottolineate tre importanti novità. Inanzitutto, l’obbligo di aggiungere la dicitura “scongelato” se l’alimento è stato congelato o surgelato prima della vendita ed è venduto scongelato. Se un ingrediente normalmente utilizzato o o normalmente presente in un prodotto è sostituito da un altro ingrediente (proteine della soia in sostituzione delle uova), quest’ultimo va indicato accanto alla denominazione di vendita, in caratteri di altezza non inferiori al 75% di quella del nome del prodotto. Le carni, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca che sono venduti sotto forma di fetta, filetto o porzioni e che contengono una percentuale di acqua superiore al 5%, devono indicarne la presenza a fianco della denominazione di vendita, mentre quelli composti da diversi pezzi di carne/pesce uniti tra loro tramite altri ingredienti (come additivi o enzimi) devono riportare la dicitura “carne/pesce ricomposti“.

Anche Cibi Delle Mense

Il nuovo regolamento verrà applicato a tutti i prodotti confezionati o dispensati dagli operatori alimentari a ogni livello della filiera alimentare, inclusi gli alimenti di ristorazione, catering e mense. Sono, però, ancora da definire le specifiche modalità con cui i ristoratori, i pubblici esercenti e i titolari di mense a catering dovranno offrire le informazioni ai consumatori finali.

Informazioni Obbligatorie Per Legge:

” Ti ricordo che i Paesi europei hanno quattro ( 4 ) anni per adeguarsi (a eccezione di quelli sfusi o confezionati dal negozio o supermercato) “.
-» La denominazione dell’alimento;
-» L’elenco degli ingredienti;
-» Qualsiasi ingrediente o coadiuvante usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata, che può provocare allergie o intolleranze;
-» La qualità di determinati ingredienti o categorie di ingredienti (per esempio quelli che figurano nella denominazione dell’alimento o che sono evidenziati in etichetta con parole, immagini o rappresentazioni grafiche);
-» La quantità netta dell’alimento;
-» Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza (che vanno riportati su ogni singola porzione preconfezionata);
-» La data di congelamento per carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce;
-» Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
-» Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare;
-» Paese d’origine o luogo di provenienza solo per certi prodotti (carni fresche e congelate e alimenti per cui l’omissione di questa informazione può trarre in inganno il consumatore);
-» Istruzioni all’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dall’alimento;
-» Per le bevande che contengono più dell’ 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo (la quantità di alcol presente);
-» La dichiarazione nutrizionale.

Cratteristiche Grafiche:

-» Le dimensioni del carattere dovranno essere uniforme in tutti i Paesi Ue: almeno 1,2 millimetri per ogni indicazione, in modo da favorire la leggibilità; a eccezione delle confezioni piccole (meno di 80 centimetri cubi), sulle quali il carattere può essere ridotto a 0,9 millimetri;
-» Le informazioni vanno apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili;
-» Nessun’altra indicazione o immagine e nessun altro elemento, suscettibile di interferenze deve nascondere, oscurare o separare tali informazioni o distogliere da essa l’attenzione;
-» La denominazione di vendita, la quantità netta ed eventualmente il volume di alcol devono essere collocati nello stesso campo visivo. A differenza di quanto previsto in passato, invece, non è più necessario riportare nello stesso campo visivo la data di scadenza del prodotto.

Prodotti Esenti Dall’Obbligo: Elenco degli ingredienti non obbligatori;

-» Gli ortofrutticoli freschi che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito cambiamenti simili;
-» Le acque gassificate dalla cui descrizione si riveli tale caratteristica;
-» Gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purchè non siano stati aggiunti altri ingredienti;
-» I formaggi, burro, latte e le creme di latte fermentati (purchè non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte), gli enzimi e le culture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;
-» I prodotti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell’ingrediente dell’alimento sia identica alla denominazione dell’ingrediente oppure che consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente.

Esenti All’Obbligo Dell’Etichetta Nutrizionale:

-» L’acqua;
-» Il sale;
-» Le erbe e le spezie;
-» Gli edulcoranti artificiali;
-» Il caffè, il tè e le erbe infusionali;
-» Le gelatine e i preparati per confetture;
-» I lieviti;
-» Le gomme da masticare;
-» Le miniconfezioni (la cui superficie più ampia sia inferiore a 24 centimetri cubi).

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